Consulenza strategica

EUDR e PPWR: adeguamento normativo

EUDR e PPWR introducono nuovi obblighi su materie prime e imballaggi. Supportiamo le aziende nella conformità, dalla tracciabilità dei fornitori alla riprogettazione del packaging.

EUDR & PPWRReg. (UE) 2023/1115 · 2025/40

Il contesto

EUDR e PPWR

Due regolamenti diversi per oggetto, simili nella logica. Entrambi diventano applicabili nel 2026 per le imprese di medie e grandi dimensioni, spostano il focus a monte della filiera e richiedono dati primari verificabili da fornitori e partner: le stime non sono più sufficienti.

Per questo l'adeguamento non riguarda solo la funzione compliance, ma coinvolge le decisioni di acquisto, la gestione dei fornitori e la progettazione dei prodotti.

Funzioni coinvolte
  • Procurement
  • Supply chain
  • Sviluppo prodotto

Piena applicazione nel 2026

Il PPWR è applicabile dal 12 agosto 2026; l'EUDR dal 30 dicembre 2026 per medie e grandi imprese.

Focus a monte della filiera

Gli obblighi dipendono da come sono prodotti materiali e merci, non solo da come vengono venduti.

Dati primari e verificabili

Geolocalizzazione e tracciabilità delle materie prime per EUDR, composizione e riciclabilità degli imballaggi per PPWR: servono dati raccolti dai fornitori.

02EUDR

Cos'è l'EUDR e come funziona

Il Regolamento UE sui prodotti a deforestazione zero vieta di immettere sul mercato europeo, o di esportare dall'Unione, determinate materie prime e prodotti derivati se associati a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020, o se non prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di origine. Chi immette per primo il prodotto sul mercato deve dimostrarlo con un processo di due diligence basato sulla geolocalizzazione dei terreni di produzione.

Riferimenti normativi
  • Regolamento (UE) 2023/1115 Istituisce l'EUDR
  • Regolamento (UE) 2025/2650 Rinvio dell'applicazione e semplificazioni, pubblicato il 23 dicembre 2025

Il perimetro

Materie prime ad alto rischio di deforestazione e relativi prodotti derivati.

  • Bovini
  • Legno
  • Cacao
  • Soia
  • Olio di palma
  • Caffè
  • Gomma naturale
  • e relativi prodotti derivati
31/12/2020Data limite: i prodotti non devono provenire da terreni deforestati dopo questa data.
7Materie prime in perimetro, con i relativi derivati elencati nell'Allegato I
GeolocalizzazioneCoordinate degli appezzamenti di produzione, richieste nella dichiarazione di dovuta diligenza

Rischi e sanzioni

Cosa rischia chi non si adegua all'EUDR

Divieto di immissione sul mercato

Senza dichiarazione di dovuta diligenza i prodotti in perimetro non possono essere commercializzati né esportati.

Blocco in dogana

Le autorità possono fermare le merci prive del numero di riferimento della dichiarazione.

Sanzioni fino al 4% del fatturato UE

Oltre a confisca dei prodotti ed esclusione temporanea da appalti e finanziamenti pubblici.

Perdita di competitività

Fornitori senza dati di geolocalizzazione e tracciabilità espongono l'intera filiera al rischio di esclusione dal mercato europeo.

Il nostro supporto

Come vi accompagniamo su EUDR

Tre ambiti di intervento, attivabili separatamente o integrati in un unico percorso.

Analisi del perimetro e del ruolo in filiera

Verifichiamo l'esposizione dell'azienda e gli obblighi applicabili.

  • Mappatura dei codici NC e dei prodotti in perimetro
  • Definizione del ruolo: operatore, operatore a valle o commerciante
  • Verifica della dimensione d'impresa e della scadenza applicabile

Due diligence e tracciabilità dei fornitori

Coinvolgiamo i fornitori per raccogliere dati verificabili sull'origine.

  • Questionari e raccolta dei dati di geolocalizzazione
  • Valutazione del rischio per Paese di origine e fornitore
  • Definizione delle misure di mitigazione

Dichiarazioni e monitoraggio

Presidiamo gli adempimenti e l'evoluzione della normativa.

  • Supporto alla dichiarazione di dovuta diligenza nel Sistema Informativo
  • Gestione dei numeri di riferimento lungo la filiera a valle
  • Aggiornamento su atti delegati, linee guida e classificazione dei Paesi

La raccolta dati dai fornitori può essere gestita con ESG Supply Chain Analytics.

03PPWR

Cos'è il PPWR: Regolamento UE sugli imballaggi

Il Packaging and Packaging Waste Regulation stabilisce regole uniformi in tutta l'Unione su progettazione, riciclabilità, etichettatura e fine vita di ogni imballaggio immesso sul mercato, indipendentemente dal materiale. Essendo un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri e sostituisce la Direttiva 94/62/CE.

Regolamento (UE) 2025/40
  • Pubblicazione 22 gennaio 2025
  • Entrata in vigore 11 febbraio 2025
  • Piena applicazione 12 agosto 2026

Ridurre i rifiuti alla fonte

Minimizzazione di peso, volume e spazio vuoto degli imballaggi.

Favorire il riutilizzo

Obiettivi di riutilizzo e ricarica per specifiche categorie di imballaggio.

Garantire un riciclo di alta qualità

Classi di riciclabilità e quote minime di contenuto riciclato.

Target vincolanti

Riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite

Obiettivi fissati a livello europeo rispetto ai valori del 2018, che orientano le scelte di progettazione e approvvigionamento dei prossimi anni.

−5%Entro il 2030
−10%Entro il 2035
−15%Entro il 2040

Rischi e sanzioni

Cosa rischia chi non si adegua al PPWR

Divieto di immissione sul mercato

Imballaggi sotto la soglia minima di riciclabilità non potranno essere commercializzati: 70% dal 2030, 80% dal 2038.

Restrizioni su monouso e over-packaging

Limiti per specifici formati monouso, per lo spazio vuoto e per le soluzioni che aumentano il volume percepito.

Sanzioni amministrative

Gli Stati membri definiscono sanzioni per la mancata conformità di imballaggi, documentazione ed etichettatura.

Esclusione da gare e bandi

Criteri ESG negli appalti e nelle forniture penalizzano imballaggi non conformi o non documentati.

A chi si applica
  • Fabbricanti
  • Produttori
  • Importatori
  • Distributori
  • Operatori logistici
  • HORECA
  • PMI incluse

Il nostro supporto

Come vi accompagniamo su PPWR

Dalla fotografia del packaging attuale alla strategia di sostenibilità dell'imballaggio.

Analisi e gap analysis del packaging

Valutiamo gli imballaggi in uso rispetto ai requisiti del Regolamento.

  • Inventario di formati, materiali e fornitori
  • Valutazione di riciclabilità e contenuto riciclato
  • Individuazione delle non conformità e delle priorità

Strategia di sostenibilità integrata

Trasformiamo l'adeguamento in un progetto di miglioramento del prodotto.

  • Restyling e riprogettazione degli imballaggi
  • Approvvigionamento di materiali riciclati
  • Integrazione con LCA e carbon footprint

Monitoraggio normativo e supporto documentale

Accompagniamo l'azienda nell'evoluzione degli atti delegati.

  • Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica
  • Requisiti di etichettatura armonizzata
  • Aggiornamento su atti delegati e linee guida

FAQ

Domande frequenti

Le domande che le imprese ci pongono più spesso su EUDR e PPWR.

L'EUDR è il Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero, modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650. Vieta di immettere sul mercato UE, o esportare, bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè, gomma naturale e i relativi derivati se provengono da terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020 o se non sono prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di origine.
Gli obblighi di due diligence ricadono sugli operatori che immettono per primi i prodotti in perimetro sul mercato UE. Le date di applicazione sono il 30 dicembre 2026 per medie e grandi imprese e il 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese, salvo i prodotti in legno già soggetti all'EUTR.
Dopo la revisione del 2025 sono esentati dalla due diligence, ma devono raccogliere e conservare il numero di riferimento della dichiarazione ricevuta dal fornitore a monte. Operatori e commercianti a valle che non sono PMI devono inoltre registrarsi al Sistema Informativo EUDR.
È il Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio, pubblicato il 22 gennaio 2025, in vigore dall'11 febbraio 2025 e pienamente applicabile dal 12 agosto 2026. Stabilisce requisiti uniformi su progettazione, riciclabilità, contenuto riciclato, riutilizzo ed etichettatura per tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE.
Sì. Il PPWR abroga la Direttiva 94/62/CE. A differenza di una direttiva, il regolamento si applica direttamente e in modo identico in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
L'EUDR riguarda le imprese che immettono sul mercato UE o esportano prodotti in perimetro, con obblighi più leggeri per chi opera a valle della filiera. Il PPWR si applica a tutti gli operatori della catena dell'imballaggio: fabbricanti, produttori, importatori, distributori, operatori logistici e HORECA, PMI incluse. Molte aziende del settore alimentare, dell'arredo e della moda sono soggette a entrambi.

EUDR e PPWR

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